Qualche giorno fa, il mio professore di diritto commerciale ha detto qualcosa che mi ha fatto riflettere:
parlavamo tanto di “autonomia privata”, cioè la libertà riconosciuta ai privati di regolare come credono i rapporti intercorrenti tra loro, quanto del suo opposto, cioè un legislatore che predetermina e prescrive il contenuto di qualsivoglia accordo che possa intercorrere tra i privati.
Questi due concetti, così diversi, possono convivere (e convivono) in un unico ordinamento giuridico. Tuttavia, bisogna tener ben presente che ogni ampliamento della sfera dell’uno, determina una pari diminuzione di quella dell’altro: se si riconosce maggiore autonomia privata necessariamente diminuisce il peso della volontà del legislatore nelle scelte dei singoli soggetti e viceversa.
Tornando alla lezione di diritto commerciale, il mio professore, parlando dell’autonomia privata e dei suoi limiti nel diritto societario , ha affermato che, tutto sommato, il nostro legislatore riconosce ai privati la possibilità di autodeterminare il contenuto dei loro reciproci rapporti e, in taluni casi, addirittura permette loro di darvi un contenuto FOLLE.nota 1, nota 2
Ma cosa c’entra la follia (o meglio, il diritto alla follia) con il liberalismo?